Salute e Sicurezza: il medico competente e le modifiche contenute del DL 48 del 4 maggio 2023
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 48/2023 ha apportato importanti modifiche ai compiti e al ruolo del Medico Competente come previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a "nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28".
Con l’aggiunta di quest’ultima frase, si è voluto intendere che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il medico competente non solo nei casi previsti all'articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Ne consegue l’estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Il decreto interviene sul tema della sorveglianza sanitaria sui cosiddetti rischi normati e non normati, e introduce nuovi obblighi.
Medico competente e sorveglianza sanitaria
Secondo l’art. 41 del DL 81/08 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
I casi previsti dalla normativa che impongono al Medico Competente di istituire un protocollo di sorveglianza sanitaria sono:
- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo;
- attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminale ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un utilizzo sistematico e abituale di tali attrezzature per 20 ore settimanali, incluse le pause stabilite dall’articolo 175 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima,
- atmosfere iperbariche: in tutti i casi in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute;
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti a meno che esse non vengano valutate come rischio irrilevante per la salute:
- agenti biologici;
- rischio di ferite da taglio o da punta e da infezione (per gli addetti al settore sanitario).
Modifiche contenute del DL 48 del 4 maggio 2023: Nel DL sono state inserite le lettere e-bis) e n-bis) all’articolo 25, comma 1 del Testo Unico che dettagliava tutti gli obblighi del medico competente:
e-bis): in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
n-bis): in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
“E qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”: il destinatario diretto della modifica dell’obbligo è chi nomina il medico competente.
La modifica consiste in un ampliamento dei casi nei quali il datore di lavoro ha l’obbligo di nomina del medico competente, ricollegato agli esiti della valutazione dei rischi.
Di conseguenza è ampliato l’ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria a seguito della valutazione dei rischi, che non è più solo quello previsto specificatamente dalle norme (ovvero i casi elencati dal DL preesistente).
In pratica si allunga il catalogo dei cosiddetti rischi normati, e viene inserita una regola diversa: la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente, che quindi il datore di lavoro deve nominare, tutte le volte che ciò risulti necessario secondo la valutazione dei rischi, e non più soltanto nei “casi previsti dalla normativa vigente”. L’obbligo è perciò ampliato a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.
La sorveglianza sanitaria va effettuata sulla base della valutazione dei rischi anche quando il MC è già presente e nominato.