Le modifiche alla normativa sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

PUBBLICATO IL DECRETO GSA – Gestione Sicurezza Antincendio
Le modifiche alla normativa sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  il “Decreto GSA” del 2 settembre 2021.
Il Decreto modifica, implementa e stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
Rispetto alle precedenti normative, all’interno del decreto è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso d’incendio.
Il Decreto entrerà in vigore un  anno  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , quindi a partire dal 4 ottobre 2022, e contiene 8 articoli e 5 allegati.
Il contenuto del Decreto (8 articoli e 5 allegati) identifica il campo di applicazione, descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, definisce le regole per la informazione e formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti antincendio, la formazione e aggiornamento, i requisiti dei docenti, ed infine le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio.
Gli allegati contengono invece le norme riguardanti la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, gestione della sicurezza antincendio in emergenza,  corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Il Decreto si applica alle seguenti attività:
attività che  si  svolgono nei  luoghi  di  lavoro(art. 62 del D.Lgs. n.81/08)
attività che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o mobili(titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6.
attività a rischio di incidente rilevante(D.Lgs. del 26  giugno  2015,n. 105) limitatamente agli art. 4,5,6.
I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il Decreto stabilisce anche che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Addetti Antincendio – le novità sulla formazione
Il decreto GSA prevede delle sostanziali novità sulla formazione degli Addetti Antincendio sui luoghi di lavoro. Oltre all’attività formativa già obbligatoria, proporzionata a seconda del livello di rischio, per la prima volta viene reso obbligatorio un corso di aggiornamento anch’esso proporzionato per il livello di rischio con verifica di apprendimento, da svolgersi ogni 5 anni (attualmente l’aggiornamento è consigliato ogni 3 anni, senza obbligo).
A seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, per l’attività di formazione ed aggiornamento, è consentito di utilizzare metodologie di apprendimento innovative, su supporto informatico, anche in modalità FAD (formazione a distanza), limitatamente alle parti teoriche.
Qualificazione dei Docenti dei corsi antincendio
Viene finalmente regolamentata la figura del docente dei corsi antincendio per il quale è previsto un percorso formativo, compresi gli aggiornamenti periodici, al termine del quale è previsto un esame finale che accerterà l’idoneità del soggetto ad insegnare nei corsi per addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze.
Il corso di formazione per docenti, di tipo A (completo per la docenza sia teorica che pratica), avrà una durata minima di 60 ore, di cui 16 di formazione pratica.
Il corso è completato con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e/o pratici dei corsi. Sarà possibile acquisire anche abilitazione parziali, solo per i moduli teorici (tipo B) o solo per i moduli pratici (tipo C).
Diventerà inoltre obbligatoria la formazione di aggiornamento anche per i docenti, ogni 5 anni.
 

Per qualsiasi altra informazione sulla normativa e sui corsi di formazione e/o aggiornamento di riferimento potete rivolgervi ai nostri uffici di Borgo San Lorenzo, chiamando lo 055 8457621° scrivendoci a info@sicurgest.it